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Ordinanza — n. 40107/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal arguments regarding conspiracy in money laundering.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on merely reiterating arguments already rejected by the Court of Appeal without substantive critique. The lower court had correctly established the defendant's liability for money laundering based on clear evidence, while the appellant's claim of participation in forgery was unsupported. The court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual findings, thus upholding the original judgment and ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine appeals based solely on the repetition of arguments already dismissed by the lower court; such grounds are inadmissible unless they constitute a specific, arguable critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments money laundering conspiracy charge factual review limitation censura dell'accertamento dei fatti falsa dichiarazione della parte procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 09/08/1973 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Baiano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, per il mancato riconoscimento del concorso del ricorrente nel reato presupposto (artt. 485 e 491 cod. pen.), non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e risultando, peraltro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato che i giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 2 a 4, paragrafo 5, della sentenza impugnata, ove si rileva come la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato a titolo di ricettazione risultasse accertata in base alle evidenze probatorie, non essendo, per contro, emersa l'asserita partecipazione dello stesso alla falsificazione dell'assegno emesso dalla persona offesa); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P