Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reasoning regarding Art. 131-bis Penal Code application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Lo Presti Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, claiming a defect in reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, finding the lower court's decision sufficiently reasoned by explicitly excluding the statute's applicability based on the expiration of the enabling title in 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court explicitly excludes the application of the specific statute based on a substantive assessment of the conduct's offensiveness and the expiration of the enabling title, thereby avoiding any defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI ANTONIO nato a CATANIA il 03/11/1987 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Lo Presti Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
2) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale escluso l'applicabilità dell'istituto in esame sulla base dell'apprezzabile offensività della condotta, essendo il titolo abilitativo scaduto dal 2015; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/