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Ordinanza — n. 40059/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Fiorillo inadmissible due to a generic and indeterminate ground of attack. The appellant challenged the lower court's conviction for offenses under the 1942 Decree-Law 267, citing a lack of motivation, but failed to specify the exact errors. The court ruled that without identifying specific elements of the alleged flaw, the appellate judge cannot exercise their supervisory power, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact elements of the alleged error to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power; generic complaints lacking specific factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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generic grounds appeal lack of motivation supervisory power procedural inadmissibility specific elements required irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
e 2), 223, comma 1, R.D 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO STEFANO nato a CASAPULLA il 14/01/1955 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fiorillo Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn.

1) e 2), 223, comma 1, R.D 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/