Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded sentencing complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence confirming convictions for offenses under Articles 477 and 482 of the Penal Code, arguing the falsity was not gross and the penalty was excessive. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, reasoned criticism of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without offering specific, reasoned criticism of the judgment, or if the complaint regarding the sentence is clearly unfounded given the statutory sentencing range.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of previous claims excessive sentencing complaint summary procedure penalty court costs and fine Articles 477 482 penal code falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOLDELLI PALDAUF GIORGIO nato a CLUSONE il 12/03/1990 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Savoldelli Paldauf Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della natura grossolana del falso - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); gli elementi che hanno caratterizzato la contraffazione hanno richiesto la conferma dell'autorità amministrativa competente in ordine alla non riconducibilità alla ASST della regione che aveva apparentemente rilasciato il documento. Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato anche a seguito della scelta del rito abbreviato - è manifestamente infondato, avendo, peraltro, irrogato un quantum di pena prossima al minimo edittale da ritenersi comprensiva, anche alla luce della riforma della sentenza di primo grado e della forbice edittale prevista dalla legge, della riduzione susseguente alla scelta del rito abbreviato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così