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Ordinanza — n. 40053/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription of aggravated threat due to missing complaint requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that refused prosecution for aggravated threat due to lack of a formal complaint, while also requesting a penalty reduction for a separate charge. The court found the sole ground of appeal, claiming the crime had expired, to be unfounded because the prescription period had not yet elapsed at the time of the second-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 159, 161, 99 comma 4, 635 cod. pen.; The prescription period for aggravated threat runs from the date of the offense and does not expire if the statutory requirement of a complaint has not been met.

Parole chiave

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prescription period aggravated threat criminal complaint recidivism penalty inadmissible appeal pericolo di reiterazione minaccia nel diritto penale azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
pen., da applicarsi a seguito della riconosciuta recidiva di cui all'art. 99, comma, 4, cod.
Art. 635 cod. pen.
art. 635 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMORI LISANDER nato il 23/03/1994 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Tomori Lisander ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Tomori Lisander in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. in quanto l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 612, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen.;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di minaccia aggravata - è manifestamente infondato in quanto la data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sedici e mesi sette (in ragione del duplice aumento, rispetto al termine di anni sei, pari a 2/3, ex arti. 159 e 161 cod. pen., da applicarsi a seguito della riconosciuta recidiva di cui all'art. 99, comma, 4, cod. pen.) da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 18 ottobre 2016; - non risultano sospensioni del termine di prescrizione. pertanto, il termine di prescrizione decorrerà in data 18 maggio 2033, successivamente alla sentenza di secondo grado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d