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Ordinanza — n. 40052/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for tax evasion and related offenses. The appellant's arguments were dismissed because they merely repeated lower court reasoning without substantive critique and failed to challenge the judge's discretionary sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific argumentation against the lower court's decision, as mere repetition of appellate grounds does not constitute a valid legal challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation discretionary sentencing tax evasion conviction Court of Cassation irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANO MICHELANGELO nato a MILANO il 07/07/1974 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Tiano Michelangelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 217, comma 2, 224, comma 1, n. 2), R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità- non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio irrogato - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), tra cui la sussistenza di tre condanne divenute irrevocabili rispettivamente per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di ritenute certificate, di IVA;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così