Italian Supreme Court dismisses appeal against non-appealable indictment dismissal order due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giorgio Cesaretti's appeal inadmissible against a dismissal order issued by the Judge for Preliminary Investigations in Lucca. The appellant argued the order lacked sufficient motivation, but the court found the dismissal order is not appealable to the Supreme Court under Article 410-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under Article 591, with the appellant ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: An indictment dismissal order issued after the entry into force of Law No. 103/2017 is not appealable to the Supreme Court and is only claimable before a single-judge tribunal for nullity under Art. 127(5), rendering direct cassation appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARETTI GIORGIO ARMANDO nato a LUCCA il 17/01/1957 parte offesa nel procedimento ci CESARETTI EMANUELA nato a LUCCA il 30/05/1952 OLIVERIO ANNA LISA nato a ROMA il 04/10/1968 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del GIP TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Cesaretti Giorgio Armando ricorre, in qualità di persona offesa, avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca; Letta la memoria pervenuta in data 28 ottobre 2025, sottoscritta dal difensore di fiducia avv.
LUIGI GINO VELANI, nell'interesse del ricorrente con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto carente di una motivazione, invero del tutto apparente, da cui dedurre le ragioni dell'archiviazione - è manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Rv. 215094. Orbene, nel caso in esame deve essere esclusa l'ipotesi dell'abnormità strutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.o. in proc. b e altro, Rv. 273371 - 01). Pertanto, l'eventuale impugnazione diretta in cassazione appare affetta dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dalla lettera b) dell'art. 591 cod.proc.pen., in base al quale l'impugnazione è inammissibile quando è proposta avverso provvedimento non impugnabile l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle