Cassation Court annuls second instance judgment declaring crime extinguished by prescription under Art. 129 Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the crime was extinguished by prescription before the second instance decision. The appellant argued the statute of limitations had expired, citing defense suspensions totaling 477 days that extended the seven-year limit to June 2025. Since the appeal was not manifestly unfounded, the Court applied Article 129 to declare the crime extinguished immediately rather than remitting the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription during appellate proceedings and the appeal is not manifestly unfounded, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal to immediately declare the crime extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITA CARMELO nato a MESSINA il 23/09/1984 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vita Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso- di rilievo preliminare e assorbente-con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e inosservanza di legge in riferimento agli artt. 157, 161 cod. pen., in quanto il Giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata prima dell'emissione dell'impugnata sentenza- è fondato.
La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 16 agosto 2016; - ad esso devono essere sommati i periodi di sospensione dei termini di prescrizione (pari a giorni 477) intervenuti dall' 8 maggio 2019 al 4 febbraio 2020 (per un totale di giorni 272 per astensione dei difensori), dal 14 dicembre 2018 alli 8 maggio 2019 (per un totale di giorni 145 per rinvio disposto su richiesta delle parti) e dal 28 febbraio 2024 al 21 maggio 2024 (per un totale di giorni 60 per legittimo impedimento del difensore); pertanto, il termine di prescrizione è decorso in data 7 giugno 2025, in data antecedente alla sentenza di secondo grado.
In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione. La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sede non presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili di incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione, essendo esso fondato per come si dirà di seguito.
Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precluda la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione sopraggiunto nelle more del procedimento di legittimità (S.U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ove al contrario, come nel presente caso, non ricorrano le condizioni per ritenere che il ricorso sia inammissibile, non risultando manifestamente infondati i motivi di ricorso, il Giudice di legittimità sarà tenuto a pronunciare sentenza di estinzione del reato per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio davanti al giudice penale per i rilevati vizi di motivazione della sentenza, dal momento che tale rinvio, da un lato, determinerebbe la necessità, per il predetto giudice, di dichiarare comunque la prescrizione e, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal richiamato art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275;
S.U. n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880); L'accoglimento del primo motivo assorbe i successivi, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla richiesta di conversione della pena detentiva in quella dei lavori di pubblica utilità. Ne consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenut