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Ordinanza — n. 40048/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability for unauthorized entry into a property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal liability for unauthorized entry, claiming the property owner did not reside there and no construction was occurring. The court rejected these claims, noting that the owner's formal title to the property was sufficient to establish consent for access and occupation, regardless of actual residence or ongoing work.

Regesto Legislator

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Art. 110, 614, 633 comma 2 cod. pen.; The court held that formal ownership of a property constitutes sufficient consent for access and occupation, rendering the absence of the owner's actual residence or ongoing construction work irrelevant to the establishment of criminal liability.

Parole chiave

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unauthorized entry criminal liability property ownership consent for access inadmissible appeal criminal code provisions court costs violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 614 cod. pen.
Art. 633 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REALE GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 14/01/1983 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Reale Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 614, 633, comma 2, cod. pen.; Letta la memoria difensiva pervenuta in data 10 novembre 2025, a firma del difensore di fiducia, avv. MARIO CHIUSOLO, per il ricorrente con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso Considerato che il primo e il secondo motivo - che possono essere congiuntamente trattati in quanto in entrambi il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità non essendo integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie interessate - sono manifestamente infondati non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, in quanto, al di là della formale appartenenza dell'immobile alla persona offesa come ricavabile dal rogito notarile versato in atti, a nulla rileva che quest'ultimo non vi risiedesse stabilmente né la presunta presenza di lavori in atto presso lo stabile di sua proprietà.

Tutto ciò premesso, manca, di conseguenza, l'altrui consenso all'accesso nell'abitazione e alla sua occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d