Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for assault and theft regarding sentencing and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Romano Enzo inadmissible, upholding the lower court's conviction for assault and theft. The appellant argued for reduced liability based on the victim's statements and challenged the sentence length, but the court found these arguments legally unfounded. The decision emphasizes that the trial judge's assessment of the victim's credibility and the appropriate penalty falls within their exclusive discretion and is not subject to re-evaluation by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 416-bis.1, cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The court's assessment of the victim's credibility and the sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances are exclusive powers of the trial judge and cannot be re-evaluated by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ENZO nato a NAPOLI il 12/09/1976 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Romano Enzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 612, comma 2, 416-bis.1, cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - in ordine alle dichiarazioni della persona offesa poste alla base della dichiarazione della penale responsabilità- non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg. 22-23 della sentenza, ove, peraltro vengono indicati elementi posti a riscontro di tali dichiarazioni; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1, cod. pen. - tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 23), anche in ragione delle modalità con cui veniva posta in essere la condotta; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 23 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm