Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to no reasoning defects found in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Auria Errico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reasoning defects regarding the non-application of Article 131-bis of the Penal Code and the subjective element of the crime. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logically sound and based on the non-occasional nature of the seized banknotes and the alleged recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal alleging a defect in reasoning under Article 606, paragraph 2, letter e) of the Code of Criminal Procedure is inadmissible when the court of first instance has explicitly and logically explained why the specific penal provision does not apply to the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA ERRICO nato a NAPOLI il 11/01/1974 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che D'Auria Errico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 455, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo logicamente la Corte escluso l'applicazione dell'istituto in esame in ragione della non occasionalità del fatto di reato dedotta non solo dal numero non trascurabile di banconote sequestrate, ma anche dalla recidiva contestata all'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.
3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, essendo nel caso di specie chiaro dalla ricostruzione dei fatti che l'imputato non intendesse solo conservare e non spendere successivamente le banconote; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso