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Ordinanza — n. 40041/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for falsifying ID documents and stamp duties, upholding lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the conviction for falsifying identification documents and stamp duties. The defense argued against the court's reasoning regarding the validity of the ID card and the sentencing, but the court found these arguments legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 497 bis cod. pen.; Art. 459 cod. pen.; The court's reasoning on the validity of a document and the exercise of sentencing discretion are not subject to review on appeal and must be upheld if based on correct legal arguments.

Parole chiave

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falsification of identification documents falsification of stamp duties inadmissibility of appeal sentencing discretion Italian criminal law falsità in documenti esibizione dei documenti d'identità falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 497 bis cod. pen.
Art. 459 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 497 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO CIRILLO ANGELA nato a CASERTA il 22/11/1982 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Angela Turco Cirillo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputata per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis cod. pen. (capo a) e di falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati di cui all'ad 459 cod. pen. (capo b);

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la carta d'identità in esame, non riportando alcuna clausola specifica di non validità per l'espatrio, abilitava senza dubbio il soggetto detentore ad uscire dal territorio nazionale, non residuando, pertanto, alcun dubbio in merito alla configurabilità del reato contestato, dovendosi, al contempo, escludere anche la possibilità che il documento contraffatto possa considerarsi un falso grossolano, tenuto conto che per le sue caratteristiche era sicuramente idoneo ad ingannare la pubblica fede;

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che denunziano l'eccessività della pena e l'omessa applicazione degli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Cos