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Ordinanza — n. 40040/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for private violence, citing generic grounds and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by five defendants inadmissible and dismissed them. The defendants argued for acquittal based on self-defense, lack of a formal complaint, and the application of leniency for union representatives. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, and lacking the specific factual elements required by criminal procedure law to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 59, comma 4 cod. pen.; Art. 339, comma 1 cod. pen. Appeals are inadmissible if they are generic, lack specific factual criticism, or are manifestly unfounded against a logically sound first-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds private violence union representatives lack of specific criticism reati violenti crimine di aggressione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 59, comma 4 cod. pen.
259063 - 01); Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 59, comma 4, cod.
Art. 339, comma 1 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 610, comma 2 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01
(Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01); Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADORNATO ANTONIO nato a ROMA il 22/11/1961 DE VINCENZO VINCENZO nato a NAPOLI il 16/11/1953 FRANCO MICHELE nato a NAPOLI il 21/02/1959 LUTRARIO GUIDO nato a ROMA il 27/06/1967 ROTA RAFFAELE nato a NAPOLI il 07/06/1973 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Antonio Adornato, Vincenzo De Vincenzo, Michele Franco, Guido Lutrario e Raffaele Rota ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di violenza privata di cui agli artt. 110, 610, comma 2 - 339, comma 1, cod. pen.;

Letta la memoria, a firma del comune difensore di fiducia, avv. ARTURO SALERNI, pervenuta in data 28 ottobre 2025, nell'interesse dei ricorrenti con la quale si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7), ha ritenuto pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata sulla base delle concordanti dichiarazioni dei testi ed 'esaustiva e puntuale, e pertanto integralmente condivisibile, la motivazione posta a fondamento della pronuncia di primo grado;

Che il suddetto motivo è, altresì, generico ed inammissibile per difetto di specificità, in quanto fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura e che esula dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01); Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 59, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato.

Il giudice di merito, invero, ha ritenuto priva di fondamento l'ipotesi prospettata dalla difesa alla luce delle dichiarazioni del Battistello e dell'Aliberti, dalle quali emerge chiaramente come gli imputati abbiano in realtà tenuto un comportamento del tutto incompatibile con il timore derivante dal possibile avvio dell'automezzo; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che denunzia l'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 339, comma 1, cod. pen. con conseguente declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

L'aggravante in questione, invero, è stata correttamente ritenuta contestata in fatto dal giudice di primo grado, essendo evidente che gli imputati hanno agito in gruppo, e dunque in più persone riunite, nell'ambito di una manifestazione di protesta in un luogo pubblico; Che il suddetto motivo è, inoltre, generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il quarto motivo, che denunzia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

8) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, sottolineando la particolare gravità della condotta dei ricorrenti che, in quanto rappresentanti sindacali, invece di incanalare il dissenso nella ricerca di un dialogo con i datori di lavoro, hanno posto in essere comportamenti eccedenti la legittima manifestazione delle ragioni della protesta, sintomatici di un atteggiamento radicale nel perseguire i propri interessi, in palese contrasto con i compiti che l'ordinamento gli attribuisce:

Ritenuto che il quinto ed ultimo motivo, che contesta le statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado, è manifestamente infondato stante l'evidenza del danno subito dalla Capaldo s.p.a. a causa dei ricorrenti, i quali, impedendo a due autotrasportatori di caricare e scaricare la merce, non hanno consentito all'impresa di svolgere parte della propria attività; Rilevato, pertanto, che itxicors9tdeve'é:sere dichiaratt inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore d