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Ordinanza — n. 40037/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to subjective intent finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Emilio Vinci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vinci challenged the appellate court's acquittal on the grounds of a violation of law regarding the subjective element of the crime. The court rejected this argument as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly found the required intent based on clear evidence of the defendant's lack of authorization.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 483 cod. pen.: An appeal challenging the finding of subjective intent is inadmissible if the lower court's reasoning is free from defects and aligns with established case law and statutory norms.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent finding manifestly unfounded argument acquittal on particular leniency violation of law claim falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
Art. 76 d.P.R. n. 445/2000
pen., in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, per particolare tenuità del fatto;
Art. 366 c.p.p.
art. 483 cod. pen
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
pen., in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, per particolare tenuità del fatto;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI EMILIO nato a NAPOLI il 03/11/1972 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; / / / / / / / / / / ,/' / Rilevato che Emilio Vinci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica della medesima città, ha assolto l'imputato dal reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, per particolare tenuità del fatto;

Letta la memoria difensiva pervenuta in data 24 ottobre 2025 del difensore di fiducia avv. Giovanni Abet nell'interesse del ricorrente, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, infatti, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha ritenuto pienamente configurabile il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto, dalle dichiarazioni rese dall'imputato e dal fratello dello stesso, emerge chiaramente che il Vinci fosse perfettamente consapevole di non aver ricevuto alcun mandato dalla proprietaria del bene;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.