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Ordinanza — n. 40032/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting currency due to lack of subjective intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nabil Salami inadmissible regarding his conviction for counterfeiting currency. The lower court correctly established that the defendant knowingly used fake banknotes with identical serial numbers mixed with authentic ones to complicate verification. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's reasoning on the subjective element of the crime was legally sound and consistent with established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 455 cod. pen.; Art. 457 cod. pen.: The court held that an appeal challenging the finding of subjective intent in currency counterfeiting is inadmissible when the defendant's awareness of the notes' falsity is clearly proven by the specific manner of their presentation.

Parole chiave

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counterfeiting currency subjective intent criminal appeal inadmissible appeal banknote fraud messa in circolazione di monete false falsità in certificati riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 455 cod. pen.
Art. 457 cod. pen.
art. 455 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMI NABIL nato a CORI il 20/08/1989 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; 4, Rilevato che Nabil Salami ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all'art. 455 cod. pen. (capo A); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla .sussistenza dell'elemento soggettivo e alla omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.457 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Appare, infatti, pienamente provata la consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle banconote da lui utilizzate, aventi lo stesso numero di serie, indicativo della medesima provenienza delle stesse, e maliziosamente consegnate assieme a banconote autentiche al fine di rendere più complessa la verifica della loro falsità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i