Cassation court dismisses appeal claiming prescription extinction for false declaration crime due to recidiva reiterata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of conviction for false declaration. The appellant argued the crime was extinguished by prescription, but the court found the ordinary nine-year term applies due to the aggravated penalty from recidiva reiterata. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2; Art. 161, comma 2 cod. pen.: The court held that recidiva reiterata extends both the minimum and maximum prescription periods without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol 7 of the ECHR.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUGLIONE MARIARCO nato a NAPOLI il 05/06/1979 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mariarco Buglione ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino - avendo dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1 in quanto estinto per intervenuta prescrizione e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il residuo reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen. (capo 2);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2 prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto il delitto contestato si estinguerà in data 26/12/2027 Nello specifico, il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni 9 (pena base di anni 6 a cui si somma l'aumento di 1/2 per la recidiva reiterata), a cui si aggiunge l'aumento ai sensi dell'art. 161 cod. pen. di anni 4 e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 26/06/2014;
Corretto il riferimento della sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de