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Ordinanza — n. 40018/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding drug possession charges due to lack of new evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Salvatore Ballarano and Veronica Mercedulo inadmissible. The court found the first appeal's challenge to the reasoning on joint responsibility for drug possession lacked new evidence, as the lower court already properly addressed the facts regarding access to the drugs. The second and third appeals were rejected because the judgments on recidivism and sentencing were clearly supported by the established facts of social danger and significant harm. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod.pen.; Art. 63 cod.proc.pen.; Art. 131 bis cod.pen.; The appeals against the conviction for drug possession are inadmissible when the contested reasoning merely reproduces facts already adequately examined and dismissed by the trial court, or when the judgments on recidivism and sentencing are manifestly founded on the established facts of social danger and significant harm.

Parole chiave

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drug possession joint responsibility procedural appeal inadmissibility recidivism in contraband sentencing proportionality Cassation review standard responsabilità dei coniugi contributo straordinario di un coniuge responsabilità del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod.pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di Mercedulo Veronica, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 219—bis d.P.R.
Art. 63 cod.proc.pen.
Elementi di fatto da cui i giudici territoriali hanno tratto la conclusione, con motivazione non manifestamente illogica, del concorso nel reato della donna e l'irrilevanza della eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni di costei per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen.
Art. 131 bis cod.pen.
3.Considerato il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce del giudizio di non esiguità del danno e dell'offesa tenuto conto del quantitativo significativo (Kg.
Art. 219-bis D.P.R. 43/73
art. 110 cod.pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di Mercedulo Veronica, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen.
art. 63 cod.proc.pen
Elementi di fatto da cui i giudici territoriali hanno tratto la conclusione, con motivazione non manifestamente illogica, del concorso nel reato della donna e l'irrilevanza della eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni di costei per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
3.Considerato il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 MERCEDULO VERONICA nato a TORRE DEL GRECO il 24/07/1978 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di Mercedulo Veronica, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 219—bis d.P.R. 43/73 meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non si confronta con la decisione che a pag. 2, ha argomentato il concorso della Mercedulo nella detenzione del Tle di oltre 30 Kg, che era custodito nella cantina di pertinenza dell'abitazione coniugale, di cui aveva le chiavi per accedere, in un contesto nel quale il coniuge Ballarano era stato sorpreso in strada con Kg 7 di Tle. Elementi di fatto da cui i giudici territoriali hanno tratto la conclusione, con motivazione non manifestamente illogica, del concorso nel reato della donna e l'irrilevanza della eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni di costei per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen.

2. Ritenuto il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva nel contrabbando con riguardo al Ballarano risulta manifestamente infondato alla luce del giudizio di maggiore pericolosità sociale argomentato a pag. 2. 3.Considerato il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce del giudizio di non esiguità del danno e dell'offesa tenuto conto del quantitativo significativo (Kg. 32,50) e dunque della gravità dell'offesa.

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 Il Cons tensor