Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-examining evidence and misapplying criminal liability rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred by attributing criminal liability to him for acts committed by employees of a different company, Ran Peli srl, rather than his own company, 3bPelli srl. The court rejected this, stating that the lower courts correctly linked the crimes to the appellant's presence and supervision of the uncontrolled wastewater operations, noting that the crimes were common rather than specific to his company. Consequently, the court held that it cannot re-evaluate the evidence or the factual findings made by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review is limited to the coherence of the argumentation and cannot re-examine the evidentiary results or substitute its own assessment for that of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MAIO ANTONIO nato a SOLOFRA il 11/08/1960 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale De Maio Antonio era stato condannato per i reati di cui agli artt. 256comma 1, 137 d.lgs n. 152 del 2006.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale in quanto lo stabilimento ove sono avvenuti i fatti è gestito dalla società Ran Peli srl, società diversa dalla 3bPelli, di cui l'imputato era legale rappresentante come indicato nel capo di imputazione. Errata valutazione delle prove, motivazione apparente essendosi limitati i giudici territoriali a fare riferimento per relationem alla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, è inammissibile. Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006;
Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità del De Maio, in ordine a tutti i reati ascritti, sulla scorta del testimoniale che aveva accertato che, all'atto del sopralluogo nel capannone, erano in corso lavorazioni "a spruzzo", le cui acque reflue erano oggetto di deposito incontrollato, ad opera di dipendenti del De Maio, anch'egli presente al sopralluogo. Da cui ha tratto il convincimento che, seppur nel capannone operasse la società Ran Peli srl, di cui il De Maio è peraltro socio, all'imputato, presente all'atto delle lavorazioni, ad opera dei suoi dipendenti, che generavano i reflui non smaltiti correttamente e in assenza di autorizzazione, erano da attribuire i reati, che, si rammenta, non sono reati propri, ma comuni, da cui l'irrilevanza che la società 3b Pelli di cui era legale rappresentante fosse cessata.
Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 [YRn122-" ce0 3d4 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 . Così