Italian Supreme Court dismisses appeal for VAT evasion as inadmissible due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to address the specific responses provided by the Court of Appeal. The lower courts correctly held the defendant liable as a legal administrator for unpaid VAT, while the appellant's arguments regarding mitigating circumstances were deemed generic and unsupported by evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000; The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the specific answers given by the appellate court, rendering the arguments generic and lacking the required specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELFATTAH HEDMAN AHMED ABDELMOETI nato il 24/01/1990 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S.M.C. Vetere con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per l'omesso versamento iva per l'ammontare complessivo di C 548.840,00 per l'anno di imposta 2016. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, censurando il provvedimento, sotto il profilo della violazione di legge per erronea interpretazione della legge penale ex art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed ha anche contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità richiamato anche dai giudici del merito. A fronte dell'accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto responsabile l'imputato, quale amministratore di diritto della società e come tale soggetto su cui grava l'obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 - 01), mentre è per altro verso diretto ad una diversa ricostruzione del fatto (mancata prova che l'imputato avesse presentato la dichiarazione iva) che non era stata neppure sollevata nell'appello.
Privo di confronto specifico è l'ulteriore deduzione circa il mancato accertamenti dei rapporti contrattuale sottesi alle operazioni imponibili e ciò in quanto il reato di omesso versamento dell'imposta si fonda sul mancato versamento, nel maggior termine, dell'ammontare dell'iva riportato nella dichiarazione e secondo l'accertamento automatizzato operato dall'Agenzie delle entrate.
4. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione che neppure il ricorrente allega nel ricorso che risulta perciò generico. 5. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Cons I s