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Ordinanza — n. 40014/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion regarding gambling winnings income declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40014/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vultaggio Pietro inadmissible, upholding the second instance judgment. The appellant challenged the conviction for failing to declare gambling winnings totaling over €46,000 in his income declaration for the Reddito di Cittadinanza benefit. The court rejected the claim that the omission was unintentional or lacked subjective intent, noting that the omission of taxable gambling income constitutes the crime under the relevant decree law. Furthermore, the court found the third ground regarding recidivism inadmissible due to lack of prior declaration and the clear indication of increased danger by the new offense.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 d.l. n. 4 del 2019; Art. 99 comma 4 cod. pen.: The omission of taxable gambling winnings in an income declaration constitutes the crime of tax evasion, and the application of recidivism provisions is admissible without a prior formal declaration of recidivism when the new offense clearly indicates greater danger.

Parole chiave

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tax evasion crime gambling winnings declaration Reddito di Cittadinanza subjective intent error recidivism application inadmissible appeal income determination reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 comma 1 d.l. n. 4 del 2019
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Vultaggio Pietro, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 comma 1, d.l.
Art. 2 comma 6 d.l. n. 4 del 2019
26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4, cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025
cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv.
S.U. n. 32318 del 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULTAGGIO PIETRO nato a ERICE il 06/03/1961 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Vultaggio Pietro, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla sussistenza del reato per avere omesso di indicare la percezione di redditi derivanti da vincite da gioco, per una somma di C 46.418,06 è manifestamente infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378 - 01).

2. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art./ comma 2, d.l. n. 4 del 2019, con riferimento all'elemento soggettivo del reato risulta parimenti manifestamente infondato secondo la stessa prospettazione difensiva per cui l'imputato non sapeva di dovere dichiarare tali redditi ed avendo i giudici territoriali argomentato la sussistenza del dolo in ragione errore di diritto sulla legge extrapenale integrante la fattispecie penale.

3. Rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4, cod.pen. in assenza di motivazione della maggiore pericolosità è inammissibile per due ordini di ragioni: in appello era stato devoluto il -diverso- profilo di riqualificazione della recidiva ai sensi dell'art. 99/ comma cod.pen. in ragione dell'assenza di una dichiarazione di recidiva, interpretazione contraria all'orientamento di S.U. n. 32318 del 2023, secondo cui non è richiesta una preliminare dichiarazione di recidiva ed è anche manifestamente infondato là dove non si confronta con la circostanza che il ricorrente vanta ben tre precedenti penali e che il nuovo reato risulta indicativo di una maggiore pericolosità, sicchè pur succinta la motivazione è congrua e non specificatamente censurata.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Oinfavore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 Il Conjlrej estensore