Italian Court dismisses appeal as inadmissible for false declaration regarding motorcycle acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Chifari Agata inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the motivation regarding her subjective intent for a false declaration, arguing it merely repeated prior assessments. The court rejected this, noting the lower courts correctly identified her awareness of omitting a relevant motorcycle acquisition fact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.l. n. 4 del 2019; The appeal is inadmissible when the appellant's argument regarding subjective intent is merely a reproduction of already adequately examined and dismissed legal profiles by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIFARI AGATA nato a PALERMO il 03/05/1990 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Chifari Agata, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risulta manifestamente infondato avendo i giudici territoriali argomentato la consapevolezza di avere reso una dichiarazione falsa nell'avere omesso una informazione rilevante (l'acquisito di un motociclo superiore a 250 cc), fatto incidente ai fini del Rdc e di cui era pienamente consapevole.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese (14- processuali e della somma di euro tremila Eil favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 estensore Il