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Ordinanza — n. 40011/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding building code liability and prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all three grounds were manifestly unfounded and lacked specific argumentation. The appellant challenged the attribution of building code violations to him as the property owner and the statute of limitations on crimes certified in 2019. The court rejected these claims by citing established jurisprudence on liability presumptions and the specific calculation of prescription periods under the Orlando Law, noting the appeal was filed after the prescription period had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as this precludes the formation of a valid relationship of appeal and bars the declaration of non-punishability causes like prescription that arise during the admissibility phase.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal statute of limitations expiration building code liability Orlando Law suspension inadmissibility of cassation prescription in litigation property owner responsibility responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 44, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001
Ritenuto il primo e secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44/, lett.
Art. 167-159 cod.pen.
Art. 161 cod.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Sez. 2, n. 28848 dell'08/05/2013, Ciaffoni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTARARO GIOACCHINO nato a PALERMO il 26/09/1969 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto il primo e secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44/, lett. b)/del d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto nei confronti di Quartararo Gioacchino sono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, si veda, in particolare, pag. 2, in relazione all'attribuibilità dei reati all'imputato quale proprietario dell'immobile oggetto di lavori abusivi, destinato alla abitazione del suo nucleo famigliare, da cui l'interesse specifico alla realizzazione degli interventi abusivi di ampliamento in assenza di titoli autorizzativi.

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo nonché dall'essere il diretto interessato dell'abusiva costruzione (Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007, Rv. 237405 - 01). Ritenuto il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla prescrizione dei reati accertati il 14/02/2019, è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la prescrizione decorre dall'ultimazione dei lavori e/o dall'accertamento di quelli in corso d'opera, come nel caso in esame nel quale si rileva che le opere si presentavano allo stato grezzo (cfr. pag. 2), e, tenuto conto dei termini di cui agli artt. 167-159 e 161 cod.pen. e in particolare della sospensione ex legge Orlando (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175) e di ulteriori giorni 63 di sospensione del corso della prescrizione, la prescrizione è maturata al 04/05/2025, dopo la pronuncia della sentenza in data 04/02/2025 e dunque dopo la sentenza impugnata. Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell' 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila yfinfavore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 nove