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Ordinanza — n. 40008/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding sentencing and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Scimone and Fiumara inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The appellants argued for a violation of criminal procedure and sentencing guidelines, but the court found the lower court's reasoning on sentencing criteria and deviation from statutory minimums to be correct and sufficiently motivated. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state fund.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on unfounded complaints regarding sentencing motivation or statutory minimums are inadmissible when the lower court correctly applies relevant criteria and provides a reasoned justification for deviations.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing motivation statutory minimums criminal procedure manifestly unfounded commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. proc. pen.
- I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Art. 74 D.P.R. 309/90
29155/2024, di annullamento, ha assolto Scimone Gianpaolo e Fiumara Gregorio dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui all'art.
Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
309/90 ed ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni tre e mesi due di reclusione e C 20.000 di multa (Scimone) e anni due e mesi otto di reclusione e C 20.00,00 di multa (Fiumara)- 2.
art. 74 d.P.R. 309/90
29155/2024, di annullamento, ha assolto Scimone Gianpaolo e Fiumara Gregorio dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui all'art.
art. 133 cod.proc.pen
- I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIMONE GIANPAOLO nato a MESSINA il 01/08/1988 FIUMARA GREGORIO (CUI 060KCKH) nato a MESSINA il 05/11/1975 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 29155/2024, di annullamento, ha assolto Scimone Gianpaolo e Fiumara Gregorio dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni tre e mesi due di reclusione e C 20.000 di multa (Scimone) e anni due e mesi otto di reclusione e C 20.00,00 di multa (Fiumara)- 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, due separati ricorsi per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sulla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alle censure difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo della gravità dei fatti, della capacità organizzativa nell'attività illecita, e dei precedenti penali.

Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle knnmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle iknmende.Così deciso, il 1