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Ordinanza — n. 40001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific and unfounded grounds regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were specific yet manifestly unfounded. The appellant argued for insufficient reasoning on criminal liability and a new argument on sentencing, but the court found the liability issue fully addressed by the lower courts and the sentencing claim inadmissible as a new matter not raised in appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are specific but manifestly unfounded, or if new grounds are raised that were not devolved to the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds specific grounds new grounds in appeal procedural costs criminal liability sentencing minimum recidiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 648 cod.pen
633 del 1941, come diversamente qualificata l'originaria imputazione, e art. 648 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO VINCENZO nato il 07/04/1967 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del locale Tribunale di condanna di Di Stefano Vincenzo per i reati di cui agli artt. 171 ter comma 1, lett.c) I. n. 633 del 1941, come diversamente qualificata l'originaria imputazione, e art. 648 cod.pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in relazione all'insufficiente motivazione sull'affermazione della responsabilità penale e in relazione alla mancata applicazione del minimo della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché deduce motivi aspecifici e manifestamente infondati. Argomenta il ricorrente il via del tutto generica l'insufficiente motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, invero oggetto di doppio conforme accertamento, fondata sulle risultanze processuali dalle quali era emerso che l'imputato aveva posto in vendita, su una bancarella, oltre 50 opere cinematografiche, oggetto di illecita duplicazione. La sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicchè il motivo risulta manifestamente infondato, mentre il motivo sul trattamento sanzionatorio, oltre che declinato in via del tutto generica, non era stato devoluto in appello e, pertanto, è inammissibile perché nuovo.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consioeestensore