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Ordinanza — n. 39915/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39915/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without the mandatory signature of a special defense counsel. The appellant argued for personal filing rights, but the court emphasized that the 2017 legislative reform abolished this exception for criminal appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 reform, criminal appeals must be signed by a special defense counsel; personal filing is no longer permitted and results in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense counsel requirement Legislative Decree 103/2017 personal filing prohibition Cassation procedure rules responsabilità penale dei minori responsabilità penale allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
L. 23 giugno 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENDO PIETRO nato a NAPOLI il 29/07/1996 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Caliendo Pietro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di guida senza patente, con la recidiva nel biennio.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore iscritto all'albo speciale, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Va poi ribadito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3 - , n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025 Il Consi