Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39913/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Antonello Centorame inadmissible, rejecting his claims regarding the lower court's reasoning on driving responsibility and non-punishment grounds. The court found the appellant failed to adequately engage with the appellate judgment's logical assessment of circumstantial evidence proving he was driving while intoxicated. Consequently, the appeal was dismissed, and Centorame was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already properly examined by the lower court without offering a necessary critical analysis of the decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of critical analysis circumstantial evidence driving while intoxicated non-punishment ground procedural costs Italian Supreme Court revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
con riferimento alla circostanza che fosse lui alla guida dell'auto- vettura di cui all'imputazione al momento dei fatti e con un secondo motivo man- canza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co, 1, cod.
Art. 189 cod. strada
Art. 590 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
con riferimento alla circostanza che fosse lui alla guida dell'auto- vettura di cui all'imputazione al momento dei fatti e con un secondo motivo man- canza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 24459 del 6/5/2015, Rezzonico
Sez. 4, n. 2440 del 20.12.2005 dep. 2006, Riso
Sez. 4, n. 2440 del 20.12.2005 dep. 2006, Riso, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli
Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, Villani
269396 - 01, Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, Villani Rv.
Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/1/2022, Deplano
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTORAME ANTONELLO nato a ATRI il 09/10/1985 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; t N. 30347/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Antonello Centorame ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per i residui reati di cui agli artt. 189 cod. strada e 590 cod. pen. con riferimento alla circostanza che fosse lui alla guida dell'auto- vettura di cui all'imputazione al momento dei fatti e con un secondo motivo man- canza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione inn- pug nata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1 I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato conto di come, acclarato che dalle testimonianze risulta che l'incidente si era ve- rificato tra le 8 e le 08,30 e che l'odierno ricorrente era stato trovato alle 09:07 del 18/06/2017 in via Adige a Castellalto che dormiva a bordo del furgone, fermo al centro della strada, con evidenti sintomi di ebbrezza, non è ipotizzabile che il mezzo potesse essere stato condotti da altri che lo avevano preso in prestito pre- levandolo dal piazzale della METALFERRO.

E ciò anche per l'ovvia ragione che quella mattina il Centorame non si trovava al lavoro. Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui, non essendo stato l'odierno ricorrente visto alla guida, non vi sarebbe prova di tale circostanza. Ade- rire a tale impostazione significherebbe, infatti, ignorare l'esistenza della prova indiziaria. E, soprattutto, porterebbe ad escludere conseguenze penali per il gui- datore proprio nei casi più gravi. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito come in situazioni in cui plurimi elementi indiziari portino a ritenere che un soggetto fosse alla guida di un'auto, senza alcuna inversione dell'onere della prova, sia lo st(sso a dover alle- gare circostanze e credibili che potino a ritenere che non lo fosse (Sez. 4, n.N. 30347/2025 R. 24459 del 6/5/2015, Rezzonico, non mass.;

Sez. 4, n. 2440 del 20.12.2005 dep. 2006, Riso, non mass.; Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396 - 01, Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, Villani Rv. 272246 01). 2.2. il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il riferi- mento a specifici elementi del fatto (il grave pericolo per la circolazione stradale derivante dal fatto che l'odierno ricorrente fosse in stato di ebbrezza e si fosse addormentato nel veicolo lasciandolo al centro della strada).

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co, 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione dea causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva -Jondotta processuale del pre- detto).N. 30347/2025 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila