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Ordinanza — n. 39912/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest lack of foundation regarding prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the claim of prescription was manifestly unfounded at the time of the appeal. The defense argued for prescription based on the Orlando Reform's suspension periods, but the Court found the crime was not prescribed by the appellate judgment date. Consequently, the Court ruled that raising a prescription issue after the appeal judgment is inadmissible due to the manifest lack of foundation of the grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The Court cannot examine causes of non-punibility like prescription if the appeal grounds are manifestly unfounded, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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manifest lack of foundation prescription of crime inadmissible appeal Orlando Reform suspension of prescription appellate judgment costs of proceedings sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 544 cod. proc. pen.
Legge 27 settembre 2021, n. 134
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U., n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli
Sez. U., n. 23428 del 2/03/2005, Bracale
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 26/04/1967 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 30285/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Antonio Annunziata ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, diversamente da quanto opina il difensore, la contravvenzione di cui all'imputazione, accertata in Anagni in data 01/12/2019, non era prescritta all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata e non !o è nemmeno oggi, in quanto ricadente sotto !e previsioni della c.d. Riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, ha introdotto un termine di sospensione decor- rente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudi- zio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi e un'ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr. sul punto Sez.

U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 - 01). Pertanto, dovendosi computare dopo la sentenza del 3/11/2021 un periodo di un anno e sei mesi di sospensione a far tempo dal termine per il deposito della sentenza, come correttamente rileva la sentenza impugnata, la prescrizione sa- rebbe maturata solo a giugno 2026. Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazlone dovuta alla manifesta in- fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugna- zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del N. 30285/2025 R.G. 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Nic- coli, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164;) Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 3.. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a