Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for hit-and-run and failure to render aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giacopinelli Tiziana inadmissible, upholding the lower court's conviction for hit-and-run and failure to render aid. The defense argued for a re-evaluation of evidence and misinterpretation of facts regarding the accident, but the court rejected these claims as lacking specific grounds for retrial. The court affirmed that the defendant's subjective intent was established by her awareness of the cyclist's injury and her deliberate choice to flee without providing identification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189, commi 6 e 7 del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal against a conviction for hit-and-run and failure to render aid is inadmissible when the lower court's factual findings are coherent with the evidence and the defendant's subjective intent is proven by the immediate awareness of potential harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOPINELLI TIZIANA nato a PONTREMOLI il 30/04/1966 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa Carrara che ha condannato Giacopinelli Tiziana per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7 del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione all'affermazione di responsabilità penale a suo carico.
3. Il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Inoltre, le censure mosse dalla difesa alla sentenza impugnata riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche (pag. 5). La Corte territoriale evidenzia gli elementi sulla base dei quali risultano provati tanto il reato di fuga quanto il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 189, commi 6 e 7 C.D.S., confutando, attraverso una ricostruzione dei fatti coerente con il materiale istruttorio acquisito e priva di manifesta illogicità, la ricostruzione difensiva dell'imputata.
Va infatti ricordato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6 è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354;
Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei predetti principi, ha sottolineato quanto dichiarato dai testi che avevano assistito ai fatt6i, secondo cui l'imputata, dopo aver impegnato l'incrocio, si era avveduta dell'arrivo del ciclista provando a " controsterzare"; la persona offesa, che transitava in bicicletta, costretta a frenare bruscamente, era caduta per terra, provocandosi evidenti lesioni ( aveva sangue sul viso), talchè la ricorrente aveva avuto piena contezza di essere stata coinvolta in un incidente con danni alle persone, decidendo invece di allontanarsi senza fornire le proprie generalità.
4. E' conforme ai principi anche la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 189, comma 7 CdS, per il quale si richiede la effettiva presenza di lesioni (riportate dalla persona offesa) posto che, secondo i consolidati principi sul punto, chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216-01).
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in d