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Ordinanza — n. 39910/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding breathalyzer homologation irregularities due to lack of documentary evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39910/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the breathalyzer's homologation was irregular because the certification request originated from a different company without a proper mandate, citing a missing signature on the conformity declaration. The court rejected this claim because the appellant failed to attach or reproduce the specific documentary evidence supporting the alleged irregularity, violating the principle of self-sufficiency in appeals.

Regesto Legislator

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Art. 192 reg. att. Cds; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging formal irregularities in breathalyzer homologation is inadmissible if the appellant fails to attach the specific documentary evidence proving such irregularities, as the principle of self-sufficiency requires the claim to be substantiated by the documents presented in the appeal.

Parole chiave

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breathalyzer homologation procedural inadmissibility principle of self-sufficiency missing documentary evidence criminal procedure costs drunk driving evidence formal irregularities america del Sud

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 reg. att. Cds
Detta irregolarità sarebbe emersa dalla documentazione prodotta in giudizio, atteso che la richiesta di omologazione dell'apparecchio, prodotto dalla società tedesca Drager, era stata avanzata in Italia da una società diversa, senza neppure un regolare rapporto di mandato, in violazione dell'art. 192 del reg.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Berteli
(Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Berteli; Sez.
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01
30793 del 15/02/2022, Berteli; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMA CARDENAS JULIO CESAR nato il 03/05/1982 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza resa in data 23 aprile 2025 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di Coloma Cardenas Julio Cesar per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 1 e 2 lett.

c) e 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo con il primo motivo violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancanza di regolarità del certificato di omologazione dell'etilometro, dedotta quale motivo di appello; con il secondo e terzo motivo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova con riferimento al regolare funzionamento dell'etilometro, legate alla tardività e omissioni pluriennali delle visite periodiche, che avrebbero imposto il ritiro dall'uso delle strumento e una nuova visita primitiva.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla doglianza, dedotta in appello, circa la irrituale omologazione dell'etilometro. Detta irregolarità sarebbe emersa dalla documentazione prodotta in giudizio, atteso che la richiesta di omologazione dell'apparecchio, prodotto dalla società tedesca Drager, era stata avanzata in Italia da una società diversa, senza neppure un regolare rapporto di mandato, in violazione dell'art. 192 del reg. att. Cds (secondo cui" la omologazione e approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi").

Si deduce invero che detta irregolarità si ricava " dalla dichiarazione di conformità giacchè viene riportata non più la sigla di omologazione 0M00308ET ma la diversa sigla 0M0038ET". Orbene, in palese violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso non viene allegata né riprodotta la documentazione menzionata, con conseguente inammissibilità del motivo proposto. Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte d'appello aveva dato atto - e tale circostanza è pienamente ammessa nel ricorso - che l'apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l'accertamento risultava correttamente sottoposto alla verifica periodica nel termine annuale positivamente previsto, rilevando inoltre che il buon funzionamento dell'apparecchio etilometrico era emerso dalle dichiarazioni dell'operante Franzini che aveva seguito i controlli.

In ogni caso, tutte le lamentate irregolarità non inficiano - alla luce della rituale verifica del funzionamento dell'apparecchio effettuata nel termine annuale - l'attendibilità dell'esame del tasso alcolimetrico del ricorrente. Invero, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sulla base di meri rilievi formali (cfr. (Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Berteli; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01). Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. co.sn Dzoso iN R-orlA z)g-rics 25 Nove,- alf,t: 2, 025. Il Consigliere estensore Il Presiden Loredc'na i i