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Ordinanza — n. 39909/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39909/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39909/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NACIRI ANASS nato il 15/03/1997 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Il ricorrente in epigrafe ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23 aprile 2025 che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 187 CdS. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l' eccessività della pena nonché l' errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39909/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 187 CdS. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l' eccessività della pena nonché l' errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano ricorso di annullamento diritto a un difensore garanzia di un equo processo annullamento della cittadinanza agevolata decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l' eccessività della pena nonché l' errata qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NACIRI ANASS nato il 15/03/1997 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente in epigrafe ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23 aprile 2025 che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 187 CdS. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l' eccessività della pena nonché l' errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Cpnsiglier estensore Il Presderte