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Ordinanza — n. 39907/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on traffic accident causality, ruling facts are for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in establishing the causal link of a traffic accident. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the Court emphasized that evaluating the dynamics and responsibility of road users is exclusively the trial judge's domain. Consequently, the decision was upheld because the lower court's reasoning was coherent and sufficient, leaving no room for the Supreme Court to re-evaluate the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen., lett. e); Art. 589 bis cod. pen.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or reconstruct the dynamics of a traffic accident, as such assessments belong solely to the trial judge and are protected from appellate review if adequately motivated.

Parole chiave

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traffic accident causality factual appreciation power Supreme Court jurisdiction double conformity principle inadmissible appeal corrispondenza con il difensore pericolo di collusione con testimoni testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Art. 589 bis cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale Corlianò Vito Paolo era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 589 bis cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale Corlianò Vito Paolo era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.
art. 606 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 -01
sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01
271679 -01; sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORLIANOI VITO PAOLO nato a NARDO' il 27/02/1985 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale Corlianò Vito Paolo era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. Ha inoltre depositato memoria insistendo sui motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile, tendendo sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante (sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 -01; sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01).

Deve dunque rilevarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, che ricostruisce in modo coerente le risultanze processuali costituite in primo luogo dalla perizia, cui il ricorrente oppone le valutazioni del consulente di parte, proponendo una sua visione alternativa del fatto facendo improprio riferimento all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e). E va vieppiù sottolineato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende