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Ordinanza — n. 39906/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the statute of limitations had not expired at the appellate judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bellia Ignazio Cesare inadmissible regarding the conviction for driving without a license. The appellant argued that the court of appeal erred in evaluating the prescription terms of the offense. The court ruled that under the Orlando Reform applicable to the crime date, the prescription period was suspended and had not yet expired by the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Legge n. 103 del 2017; Sez. U, n.20989 del 2024: For crimes committed between 3 August 2017 and 31 December 2019, the prescription term is suspended from the first-instance judgment date until the second-instance judgment, capping the suspension at one year and six months.

Parole chiave

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statute of limitations Orlando Reform criminal prescription suspension of term inadmissible appeal driving without license recidivism motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.20989 del 12/12/2024
Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA IGNAZIO CESARE nato a GELA il 21/07/1970 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza RA6U del Tribunale di tatania con la quale Bellia Ignazio Cesare era stato condannato per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, commesso il 10 dicembre 2019.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla errata valutazione dei termini di prescrizione del reato. Ha inoltre depositato memoria insistendo sul motivo proposto.

3. Il ricorso è inammissibile . Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l'epoca del fatto (10/12/2019) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (9.1.2023), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (2 luglio 2025).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.