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Ordinanza — n. 39904/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic lack of specificity in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39904/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Giannelli inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and lacked specific factual or legal articulation. The appellant argued that the lower court failed to verify innocence or conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but offered only generic assertions without supporting analysis. The court rejected this, noting the appellate court's reasoning was logical and legally sound, thus ruling the appeal void for absolute generality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of specific factual or legal arguments supporting the claim of violation of law or lack of motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity manifestly unfounded Code of Criminal Procedure gravi addebiti penali altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Andrea Giannelli ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 129 cod. proc. pen
Andrea Giannelli ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI ANDREA nato a ROMA il 30/12/1973 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 77r N. 29654/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Andrea Giannelli ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare — a fronte di una sentenza che era stata pronunciata in sede di rinvio dopo che con la sentenza 42496/2019 questa Corte di legittimità aveva pronunciato un annullamento delle precedente pronuncia limitatamente al solo trattamento sanzionatorio — che la sentenza im- pugnata sarebbe carente di motivazione laddove il giudice del gravame del merito non avrebbe verificato l'innocenza dell'imputato o la sussistenza di condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

I motivi in questione. Pertanto, non si coniugano alla enunciazione di specifi- che richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos