Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances and sentencing discretion under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Del Greco's appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of generic mitigating circumstances and the imposed sentence. The appellant argued for leniency based on lack of prior record and excessive punishment, while the appellate court relied on his criminal history and applied standard sentencing criteria. The Supreme Court ruled that the lower judge's factual assessment of mitigating factors and sentencing discretion was not subject to review unless contradictory or lacking essential reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court's decision on generic mitigating circumstances and sentencing is a matter of fact review, requiring only that the judge reference preponderant elements and apply statutory criteria without needing to consider every argument presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GRECO ANTONIO nato a CHIETI il 10/06/1959 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello de l'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti con la quale Del Greco Antonio era stato condannato per il reato di cui all'art. 116 comma 15 CdS.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).Tanto premesso, la Corte di appello ha negativamente considerato i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato risultanti dal casellario in atti. Stesse considerazioni si impongono riguardo alla dosimetria della pena. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma in data 25 novembre