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Ordinanza — n. 39899/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to challenge public prosecutor's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Zangara's cassation appeal inadmissible for failing to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated generic criticisms regarding evidence evaluation and the revocation of suspended sentence benefits without engaging with the appellate judgment's logic. Consequently, the court ruled that the appeal was devoid of merit and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lacking specificity, and merely assertive without critically engaging with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic criticism of reasoning suspended sentence revocation public prosecutor appeal mancata prova di parzialità allegazione motivata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 168 c.p.p.
Ed invero, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod.
Art. 164 c.p.p.
e 2), anche quando sia stata riconosciuta in violazione di quanto disposto dall'art. 164, comma 4, cod.
Art. 163 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 163 cod. pen
art. 164 cod. pen
e 2), anche quando sia stata riconosciuta in violazione di quanto disposto dall'art. 164, comma 4, cod.
art. 674 cod. proc. pen
pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1 - bis dell'art. 674 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli
pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv.
Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto
Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv.
Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, La Rosa
225699 - 01; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, La Rosa, Rv.
Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango
232895 - 01; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv.
Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed
Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv.
S.U. 36460/2024
288544 - 01) In proposito va rilevato che il dictum di S.U. 36460/2024 richiamato in ricorso non è riferibile al caso che ci occupa in quanto riguarda la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal GE a fronte di un'inerzia del giudice di appello.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGARA LUIGI nato a PALERMO il 07/07/1974 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; R.G.N. 29112/2025 Motivi della decisione 1. Luigi Zangara, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale locale del 9 ottobre 2023 per i reati di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 e all'art. 6 I. 401/1989 in relazione all'art. 10, comma 2, d.l. 14/17 convertito in I. 48/17, in Palermo il 28/5/2020.

Il ricorrente articola due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del merito con riferimento al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 15, d.lgs. n. 285/1992 del quale, in entrambi i gradi di giudizio di merito, vi sarebbe un'omessa indicazione degli elementi specifici della condotta; b. viola- zione di legge e vizio motivazionale in punto di revoca della sospensione condizio- nale della pena, peraltro in mancanza di specifica impugnazione del pubblico mi- nistero.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto as- solutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adegua- tamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, lamentando, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), e altresì dedur-endo asseriti di- fetti e/o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento im- pugnato. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Ne deriva, pertanto, che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. L'impugnata sentenza dà atto che la condotta tipica del reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore emerge chiaramente dai risultati della com- piuta istruttoria dibattimentale.

Va ricordato che I reato di cui all'art. 7, comma 25 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'attività di parcheggia- tore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in R.G.N. 29112/2025 cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Perché possa ritenersi integrato il reato è, pertanto, sufficiente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore.

Il carattere abusivo della condotta, infatti, è legato non alla corresponsione di una utilità, men che meno al suo carattere molesto (di cui non vi è traccia alcuna nella disposizione in esame), ma all'assenza del provvedimento autorizzatorio, in occasione del cui rilascio l'ente preposto verifica l'esistenza dei presupposti richie- sti per lo svolgimento dell'attività. (nel senso della irrilevanza della dazione di de- naro o altra utilità, cfr. Sez. 7, n 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.;

Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.; Sez. 4, n. 91del 07/12/2022, dep. 2023, Rus- sano). Ebbene, come si ricorda in sentenza, già il primo giudice fondava il suo con- vincimento sulla base degli atti di indagine preliminare utilizzabili in ragione della scelta del rito abbreviato ed in quanto esenti da vizi di inutilizzabilità patologica, da cui emergeva che il 29 maggio 2020, intorno alle ore 21.15, personale della Polizia di Stato di Palermo Centro, notava l'imputato esercitare, in via Volturno, l'attività di parcheggiatore abusivo, indicando agli automobilisti gli spazi liberi dove parcheggiare, creando intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

E alcuni citta- dini presenti riferivano che erano stati infastiditi durante le manovre di posteggio dal predetto uomo, poi, identificato nello Zangara. A seguito di verifiche, veniva rilevato che lo Zangara era stato sanzionato numerose volte per violazione dell'art. 7 comma 15 bis cod. strada (tra le quali quelle in data 7.10.2018 e 26.11.2018) e che era destinatario del c.d, "DASPO urbano" emesso dal Questore della provincia di Palermo in data 8/10/2019, noti- ficatogli in data 11/11/2019, con il quale gli si faceva divieto di accedere alla pre- detta area per la durata di mesi 12.

La Corte territoriale, rispondendo esaustivamente al motivo di appello - che, peraltro, con tali argomentazioni non si confrontava, reiterando acriticamente le difese spese in primo grado - dà conto che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, è pienamente provato che l'odierno ricorrente, nel giorno ivi indicato, si trovava in via Volturno e svolgeva l'attività non autorizzata di pa -cheggiatore. Ciò perché la prova del fatto emerge plasticamente dal contenuto dell'annotazione di p.g. in atti, ove si evidenzia che l'appellante era stato rinvenuto in via Volturno mentre indicava gli spa2.i liberi agli automobilisti, creando intralcio al traffico.

Corretto in punto di diritto appare anche l'aver ritenuto che, pur se non è stata effettuata alcuna perquisizione dello Zangara al fine di verificare se avesse monete a chiavi di autovetture, tanto è irrilevante. Come già ricordato, infatti, se l'attività R.G.N. 29112/2025 illecita di parcheggiatore o guardiamacchine abusiva viene esercitata con lo scopo di ottenere una somma in cambio della prestazione offerta, rileva che il possesso di proventi non è un costitutivo del reato, il quale si perfeziona a prescindere dalla dazione di denaro e con il solo svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo (vedasi, anche, oltre a quelle in precedenza citate, Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 - 01).

In sentenza si dà anche atto che dalle informazioni pervenute alla Corte ter- ritoriale risulta che le contestazioni in via amministrativa sopra richiamate non sono state né opposte né oblate e che dunque erano definitive prima del fatto oggetto del presente giudizio e che lo Zangara si trovava a reiterare la condotta illecita in zona interdettagli dal provvedimento di Daspo urbano emesso dal Que- store e compiutamente indicato nell'imputazione sub b). A fronte della prova così acquisita il ricorrente formula una generica contesta- zione, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione o richiesta di oblazione.

Va dunque ribadito, quanto alla recidiva nel biennio, che non è necessario produrre un'attestazione documentale della defini- tività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza della gente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di ele- menti contrari (con specifico riguardo al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.;

Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini; in relazione alla affine ipotesi di cui all'art. 116 cod. strada, Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Man- nino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.). 2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, afferente la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di primo grado che, come rilevano i giudici del gravame del merito, come risulta dal certificato penale in atti, risultava già essere stata fruita per due volte.

Ed invero, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, legge 26 marzo 2001, n. 128, la sospensione condizionale della pena va revocata, oltre che nei casi di cui al comma 1. nn.

1) e 2), anche quando sia stata riconosciuta in violazione di quanto disposto dall'art. 164, comma 4, cod. pen., che fa divieto di applicazione della sospensione condizionale più di una volta, salvo il potere del giudice della nuova condanna di accordare comunque la sospen- sione condizionale se la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata in prece- denza, non superi i limiti di concedibilità di cui all'art. 163 cod. pen.R.G.N. 29112/2025 Per costante giurisprudenza, infatti, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1 - bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01;

Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699 - 01; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, La Rosa, Rv. 232895 - 01; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113 - 01). Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 - 01) In proposito va rilevato che il dictum di S.U. 36460/2024 richiamato in ricorso non è riferibile al caso che ci occupa in quanto riguarda la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal GE a fronte di un'inerzia del giudice di appello.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il i icorrente al pagament