Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and specific lack of argumentation regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Amr El Asri against his conviction for attempted aggravated theft inadmissible. The appellant argued for excessive sentencing and incorrect legal qualification, but the court found these grounds generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the contested decision's reasoning and the arguments presented, rendering the review impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMR EL ASRI (CUI 067KP7J) nato il 25/11/1993 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Amr El Asri ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di tentativo di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena e alla errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del lg ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Fonsiglier estensore Il Presfciene