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Ordinanza — n. 39894/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to lack of decisive new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that a new forensic examination of voice messages was necessary, but the court found the existing evidence, including a victim's photo identification and lack of proof regarding the phone's ownership, sufficient to establish guilt. Consequently, the court ruled that the requested new trial phase was not decisive and rejected the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A request for renewed instruction in the appellate trial is inadmissible when the existing evidence is already decisive and sufficient to form a conviction, rendering the new examination unnecessary for the final judgment.

Parole chiave

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aggravated theft conviction renewed instruction phase decisive evidence requirement inadmissible appeal forensic voice analysis procedural inadmissibility Italian criminal procedure registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo
Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Delehaye
237410; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Delehaye, Rv.
Sez.5, n. 112 del 30/09/2021, Martucci
268657, che ha affermato anche che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata; Sez.5, n. 112 del 30/09/2021, Martucci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBOIS FELICE nato a IVREA il 27/03/1981 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 giugno 2025 con la quale è stata confermata la sentenza -rtazirtio pronunciata dal Tribunale di gai che lo ha condannato per il reato di furto aggravato. Lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato espletamento di una perizia informatica circa la genuinità dei messaggi vocali inviati dal telefono cellulare dell'imputato in ora e luogo incompatibili con quelli del commesso furto.

2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3. Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti», sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Delehaye, Rv. 268657, che ha affermato anche che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata; Sez.5, n. 112 del 30/09/2021, Martucci, Rv. 282728 - 01).

4. Tanto premesso, la Corte territoriale rende ampia ed esaustiva motivazione, totalmente immune da vizi di illogicità, ben spiegando le ragioni della ritenuta irrilevanza della rinnovazione istruttoria. In particolare, vengono diffusamente richiamate:

1) la incontrovertibile attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, che non solo aveva fornito un dettagliato identikit agli inquirenti, ma aveva altresì riconosciuto l'imputato la cui foto era stata posta in comparazione con altri profili simili, evidenziando il tratto caratterizzante di quest'ultimo ( strabismo degli occhi);

2) il fatto che il ricorrente, pur deducendo di aver accompagnato la figlia ad eseguire un elettrocardiogramma al momento del commesso furto, non aveva fornito alcuna documentazione in proposito, benchè fosse del tutto agevole;

3) il telefono cellulare asseritamente in uso all'imputato era intestato alla moglie, quindi non riconducibile a lui con certezza;

4) il ricorrente aveva rinunciato all'escussione del teste da lui stesso indicato quale destinatario del messaggi vocali. In tale diffuso contesto argomentativo, la Corte considera inoltre la facile possibilità, per l'imputato, di registrare i vocali mediante altro dispositivo, e di farli inviare da parte di un terzo cui avrebbe potuto essere consegnato il telefonino. La conclusione circa la non decisività dell'accertamento, considerato il granitico quadro probatorio acquisito, è dunque sorretta da ampia motivazione priva di fratture logiche e rispettosa dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Rosa Scarpino che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 25 novembre 2025 Il C