Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation to lower court's criminal liability reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by three defendants against a conviction for aggravated theft inadmissible. The appellants argued a violation of reasoning regarding their criminal liability, but the court found their complaints to be entirely generic and non-specific. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate a concrete link between the lower court's arguments and the grounds of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds cited do not indicate a specific correlation with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 TAUMAN PETER nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 CALDARAS SARA nato a ROMA il 22/09/1996 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; ,i i
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa in data 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Massa Carrara che ha condannato Florian Rosa, Tauman Peter e Caldaras Sara per furto aggravato.
2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., violazione di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. uicniara IllaMMISSIDIII i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025