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Ordinanza — n. 39893/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation to lower court's criminal liability reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39893/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by three defendants against a conviction for aggravated theft inadmissible. The appellants argued a violation of reasoning regarding their criminal liability, but the court found their complaints to be entirely generic and non-specific. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate a concrete link between the lower court's arguments and the grounds of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds cited do not indicate a specific correlation with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal violation of reasoning criminal liability determination specific correlation requirement partecipazione al reato promozione dell'accusa penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 TAUMAN PETER nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 CALDARAS SARA nato a ROMA il 22/09/1996 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; ,i i

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa in data 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Massa Carrara che ha condannato Florian Rosa, Tauman Peter e Caldaras Sara per furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. uicniara IllaMMISSIDIII i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025