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Ordinanza — n. 39891/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction, rejecting generic mitigating circumstances due to high alcohol level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bozzano Gaetano inadmissible regarding his conviction for aggravated drunk driving. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly denied them based on the high blood alcohol level and lack of rehabilitative efforts. The Supreme Court upheld this decision, citing established jurisprudence that judges need not consider every favorable element if they rely on decisive negative factors.

Regesto Legislator

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Art. 52 c.p.; Art. 187 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the judge bases the decision on the absence of positive elements or circumstances, without requiring an exhaustive review of all arguments presented by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drunk driving conviction alcohol level threshold appellate court review inadmissible appeal esame di cassazione diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 52 c.p.
Art. 187 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZZANO GAETANO nato a CASSINO il 28/05/1966 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Bozzano Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver commesso il fatto in orario notturno ( tasso alcolemico 1, 81 g/l). L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la gravità del fatto, emergente dall'elevato tasso alcolemico e dalla imprudenza della guida notturna, nonché l'assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il beneficio, sottolineando che l'imputato non aveva dimostrato di voler seguire alcun percorso riabilitativo. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 novem