Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to filing beyond the fifteen-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the fifteen-day deadline required for challenging an order on unjust detention. The appellant, Rossi, submitted the request on July 25, 2025, while the order was only notified on June 27, 2025, exceeding the statutory limit. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal standing and ordered the appellant to pay the procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals against orders concerning unjust detention must be lodged within fifteen days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI FRANCESCO MARIA nato a TORINO il 26/04/1955 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; ,, - ,/. ,---'. N. 28900/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Maria Rossi ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'or- dinanza ex art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deducendo, con tre distinti motivi, violazione di legge e vizio motivazionale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decor- rono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (cfr.
Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554; conf. Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv. 259187). Dalle attestazioni della Cancelleria di ricevuta telematica, allegate agli atti, risulta che il provvedimento impugnato è stato notificato, con posta certificata (PEC), al difensore del ricorrente, avv. Michela Botta, del Foro di Cuneo, e a Rossi Francesco Maria in data 27/06/2025 e che il ricorso per cassazione è stato spedito in data 25/07/2025. L'impugnazione che ci occupa risulta, dunque, proposta oltre il termine di legge.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. ! tr) Così deciso