Italian Supreme Court dismisses appeal regarding theft aggravation for removing anti-theft plates without damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Neffati Mohamed inadmissible, upholding his conviction for theft involving anti-theft plates. The appellant argued that removing the plates without causing damage did not constitute the aggravating circumstance of violence against property. The court rejected this, ruling that the removal objectively transformed the merchandise by stripping it of its essential protective function.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; The removal of anti-theft plates from merchandise constitutes violence against property because it objectively transforms the item by depriving it of an essential protective component.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEFFATI MOHAMED nato il 11/01/1982 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; /
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 28 maggio 2024, con cui Neffati Mohamed era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della aggravante contestata, che non è configurabile nel caso di rimozione senza danni delle placche antitaccheggio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Deduce il ricorrente l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose , configurabile tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (ex multis, Sez. 5 - , n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02;
Sez. 5 - , n. 11720 del 29/11/2019 , Romeo, Rv. 279042 - 01). Orbene, la sentenza di primo grado, le cui argomentazioni integrano quelle della sentenza di appello secondo i noti principi della cd " doppia conforme", ha fatto corretta applicazione del principio, ormai consolidato, secondo cui sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, Rv. 283971 - 01;
Sez. 5 - , n. 17 del 21/11/2019, Rv. 278383 - 01).
4. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore .11 Presiden