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Ordinanza — n. 39885/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft conviction, ruling fraudulently obtained money constitutes theft not fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Braidic and Kari Carla inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft. The lower courts correctly identified that the defendants, after deceiving victims into handing over cash for currency exchange, unilaterally seized the money and fled, fitting the legal definition of theft rather than fraud. The court rejected the argument for reclassification because the act of taking the funds occurred before the victims could voluntarily dispose of them, aligning with established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The conduct of seizing money obtained through deceptive means and fleeing immediately constitutes theft (spossessamento unilaterale) rather than fraud, as the victim's voluntary disposition of the property had not yet occurred.

Parole chiave

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theft aggravated by fraud unilateral deprivation of property distinction between theft and fraud inadmissible appeal currency exchange deception gravi addebiti penali azione di responsabilità responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 47416 del 26/09/2013
Sez.5, n. 6412 del 28/10/2024
257491; Sez.5, n. 6412 del 28/10/2024, Rv.
Sez.2, n. 29567 del 27/03/2019
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Ordinanza — n. 13019/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeals against conviction for electricity theft, rejecting arguments on reasoning, recidivism, and sentencing balance.
Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.
Ordinanza — n. 11964/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of argumentation against appellate court reasoning.
Ordinanza — n. 2878/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise continuity of conduct issue in appeal.
Ordinanza — n. 47605/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal claiming attempted theft was impossible due to car's electronic ignition system.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a BRUNICO il 07/09/1951 KARI CARLA nato a GEMONA DEL FRIULI il 19/01/1967 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 18. 11. 2022, che aveva condannato Braidic Giuseppe alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.400 di multa per i reati, ritenuti in continuazione tra loro, di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e Kari Carla alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 950 di multa per il reato di cui al capo a) dell'imputazione.

2. Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen.

3. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 10-11-12 e 13 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con deduzioni logiche oltre che esaustive, sottolinea che, nel caso di specie è corretto l'inquadramento giuridico nell'ipotesi di furto aggravato dai mezzi fraudolenti, in quanto il Braidic, in primo luogo, ha posto in essere condotte connotate da raggiri e artifizi finalizzate ad adescare le vittime, e poi, una volta trovatosi in loro compagnia per lo scambio della somma di €10.000,00 in banconote da piccolo taglio e per la consegna ai venditori di €20.000,00 a titolo di caparra, ha sottratto la busta contenente i soldi con cui effettuare il cambio dalle mani della proprietaria e si è dato alla fuga, così configurando un'azione di spossessamento unilaterale che ha anteceduto il momento in cui la persona offesa avrebbe disposto, con volontà e coscienza, della somma di denaro da lei detenuta (pag. 12).

La pronuncia è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez.2, n. 47416 del 26/09/2013, Rv. 257491; Sez.5, n. 6412 del 28/10/2024, Rv. 262725) e che si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez.2, n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113).

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 n