Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39884/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing by the unrepresented individual.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abid Hassan inadmissible without formalities. The appellant personally challenged a conviction for theft and fraud without engaging a qualified lawyer authorized to practice before the Supreme Court. The court ruled that the individual lacked legal standing to file the petition directly, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassazione is inadmissible if filed by a party without a qualified lawyer, and the appellant bears the procedural costs and a pecuniary sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing unrepresented appellant qualified lawyer requirement procedural inadmissibility Cassazione standing alibi facoltà di astenersi dal testimoniare allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, si rileva la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in riferimento al mancato accertamento di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABID HASSAN (CUI 01WKCU4) nato il 03/11/1982 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia emessa in data 30.06.2023 che aveva condannato Abid Hassan alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 50 di multa per il reato di cui agli articoli 56, 624, 625, n.7 cod. pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in riferimento al mancato accertamento di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, si rileva la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.