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Ordinanza — n. 39883/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Bajric inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Bajric challenged the lower court's confirmation of his conviction for theft and fraud, arguing the reasoning regarding his criminal responsibility was contradictory and illogical. The court rejected this claim because the appeal lacked specific factual and legal arguments concerning responsibility, instead focusing on non-punishment and sentencing factors already adequately addressed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds regarding criminal responsibility when the appellate court has already provided adequate reasoning on non-punishment, recidivism, and mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal responsibility inadmissible appeal specific grounds appellate reasoning procedural costs theft and fraud Cassation appeal caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Il motivo in questione è peraltro inammissibile atteso che dinanzi ai giudici del gravame di merito non è stato dedotto alcun motivo inerente alla responsabi- lità, essendo state formulate esclusivamente doglianze relative alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 8 bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il motivo in questione è peraltro inammissibile atteso che dinanzi ai giudici del gravame di merito non è stato dedotto alcun motivo inerente alla responsabi- lità, essendo state formulate esclusivamente doglianze relative alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi
Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese
269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi
269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv.
Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev
270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv.
Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier
Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica
255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRIC MICHELE nato a BOVOLONE il 17/09/1995 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; I N. 28735/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Bajric Michele ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale locale del 18 luglio 2024 con la quale è stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 8 bis cod. peri., in Bologna il 13/11/2019 L'esponente lamenta, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, prospetta deduzioni del tutto generiche e aspecifiche e non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il motivo in questione è peraltro inammissibile atteso che dinanzi ai giudici del gravame di merito non è stato dedotto alcun motivo inerente alla responsabi- lità, essendo state formulate esclusivamente doglianze relative alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla disapplicazione della recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, profili sui quali la Corte terri- toriale ha fornito adeguata motivazione.

Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in moti- vazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029;

Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. IW N. 28735/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- m