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Ordinanza — n. 39881/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming robbery was impossible due to police intervention, ruling it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39881/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Adrian Mateusz Drejws's cassation appeal inadmissible regarding his conviction for robbery. The appellant argued that timely police intervention prevented the theft, but the court found the appeal lacked specific factual engagement with the lower court's reasoning. The court ruled that an attempt is only impossible if structurally unfeasible, not merely because external forces stopped the completion of the act.

Regesto Legislator

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Art. 49, comma 2 cod. pen.; The defense of impossibility of the act requires absolute structural unfeasibility at the time of the crime, excluding mere external interruptions like police intervention from negating criminal liability.

Parole chiave

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attempted robbery impossibility defense police intervention criminal liability cassation appeal structural unfeasibility inadmissible appeal obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 49, comma 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l'esclusione della puni- bilità del fatto per inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 49, comma 2 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l'esclusione della puni- bilità del fatto per inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DREJWS ADRIAN MATEUSZ ( CUI 05KWLRF ) nato il 19/11/1994 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 28709/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha con- fermato la pronuncia del Tribunale locale del 27 giugno 2024, con la quale Adrian Mateusz Drejws veniva condannato alla pena di mesi due di rec:usione ed euro 50,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2, cod. pen., in Bologna il 21 maggio 2024.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l'esclusione della puni- bilità del fatto per inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2 cod. pen., in quanto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, attivate dal sistema di videosorve- glianza del supermercato, avrebbe reso impossibile l'impossessamento dei beni. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra, richiamato è manifestamente infondato, in quanto asso- lutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utiliz- zati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già ade- guatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno, infatti, adeguatamente evidenziato che l'inidoneità dell'azione deve essere valutata ex ante e deve presentare carat- tere assoluto, cioè, essere strutturalmente inidonea a realizzazione l'evento tipico del reato. Non è sufficiente, dunque, che l'evento non si sia verificato per cause esterne o per l'intervento di terzo.

Nel caso di spece, l'intervento delle forze dell'or- dine ha impedito il completamento dell'azione, ma non ne ha inficiato l'idoneità, atteso che l'imputato aveva forzato la saracinesca del chiosco, si era introdotto all'interno del locale e aveva predisposto l'esportazione di alcune bottiglie di alco- lici. La sentenza impugnata si inserisce, pertanto, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al 2 45i o N. 28709/2025 R.G. criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturaie o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa