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Ordinanza — n. 39880/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for theft and fraud, upholding conviction and penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduction of the sentence for theft and fraud. The appellant challenged the conviction based on insufficient reasoning and the application of recidivism, while the lower courts relied on photographic identification and prior criminal records. The supreme court affirmed that the evidentiary value of the victim's recognition and the judge's discretion in sentencing were legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the grounds of complaint, and the conviction stands on sufficient evidence such as photographic identification and prior criminal history.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft and fraud conviction recidivism application photographic identification evidence sentencing discretion limiti della libertà d'espressione perseguimento penale per diffamazione diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007
Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTEGA LOREDANA nato a PALMANOVA il 28/01/1962 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 0.02.W.9 dal Tribunale di Treviso, ha ridotto la pena inflitta a Bottega Loredana rideterminandola in anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli articoli 99, comma 4, 110, 624 bis e 625, n.5 cod. pen.

2. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale elevata a suo carico; con il secondo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla mancata esclusione della recidiva ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 9 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con deduzioni logiche ed esaustive, ha ritenuto provata la responsabilità penale della Bottega alla luce dei plurimi elementi probatori riscontrati. A tal riguardo, i giudici di merito richiamano il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa che, in termini di assoluta certezza, ha riconosciuto l'odierna imputata nelle fotografie sottoposte alla sua osservazione.

Sul punto, la Corte di merito ha sottolineato l'attendibilità della individuazione fatta dalla persona offesa poiché quest'ultima aveva avuto occasione di vedere da vicino la Bottega nel momento in cui aveva colto l'imputata all'interno della sua abitazione, e ha rimarcato il forte riscontro costituito dalla circostanza che il furgone sul quale si trovavano i complici dell'imputata al momento della commissione del fatto e sul quale i medesimi erano stati visti nella zona era intestato alla Bottega. La pronuncia della Corte di appello fa inoltre corretta applicazione del principio elaborato ksede di legittimità secondo cui l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Rv. 239416;

Sez.4, n. 45496 del 14/10/2008, Rv. 242029).

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte giustifica l'applicazione della recidiva e la misura del trattamento sanzionatorio alla luce dei numerosi precedenti penali a suo carico e della elevata capacità a delinquere dell'imputata di cui la nuova condotta costituiva ulteriore espressione (pag. 9). Va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri, con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in d