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Ordinanza — n. 39879/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction for theft in a gym locker room, arguing errors in evidence evaluation and legal qualification. The court rejected these claims as they were not new issues but rather reiterations of grievances previously dismissed with sound legal reasoning regarding the admissibility of photographic identifications and the definition of a private dwelling.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely a repetition of grievances already adequately examined and rejected by the courts of first instance and appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of grievances merits arguments theft in private dwelling evidence evaluation attendibilità dei testimoni diritti della vittima godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 624 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 34090 del 27/04/2017
S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Rv.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico
c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.
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Sentenza — n. 14709/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal against gun possession conviction due to lack of specific criticism and generic second ground.
Ordinanza — n. 10435/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding excessive sentence quantification.
Ordinanza — n. 8413/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed due to special prosecutor's withdrawal of prosecution against defendant.
Ordinanza — n. 43988/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error, upholding lower court's penalty discretion under Italian Penal Code.
Ordinanza — n. 10511/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and prescription. The court ruled the appeal lacked specific critique and was inadmissible. The court held that manifestly unfounded appeals cannot be used to raise prescription issues. The court established that inadmissible appeals preclude raising non-punishment causes. The court found the appeal lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court determined the appeal was inadmissible due to lack of specific arguments. The court concluded the appeal was inadmissible and ordered costs. The court decided the appeal was inadmissible based on manifest unfoundedness. The court ruled the appeal was inadmissible and costs were awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of specific critique.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI JENNY nato_a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 14/04/1973 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 09.01.2017 che aveva condannato Bellinati Jenny alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.4 cod. pen.

2. L'imputata ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico per erronea valutazione del carico probatorio; violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata ed alla erronea qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi del furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen.

3. Il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). I giudici di merito sottolineano che le identificazioni per individuazione fotografica della Bellinati, effettuate da parte della persona offesa e della testimone Bassi Gabriella, nonostante siano avvenute in termini non di assoluta certezza, risultano comunque attendibili alla luce della loro convergenza e della presenza di ulteriori elementi a favore della tesi accusatoria.

In particolare, i tabulati telefonici consultati in sede di indagine registravano la presenza in Bologna dell'utenza telefonica intestata all'odierna imputata (residente fuori Bologna) in luogo e orario coincidenti con le coordinate spazio temporali di commissione del fatto. Inoltre, alla persona offesa che, nell'immediatezza del fatto, usciva dalla palestra per inseguire le presunte autrici del delitto, veniva consegnato da una passante un verbale di dissequestro intestato proprio a Bellinati Jenny. Seppure le dichiarazioni della passante siano state ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, co.7 cod.proc.pen. in quanto la donna è rimasta non identificata, il ritrovamento di un documento intestato alla odierna ricorrente nei pressi del luogo ove si erano svolti i fatti delittuosi costituisce, secondo il ragionamento logicamente ineccepibile dei giudici di merito, forte e univoco elemento di riscontro circa la riconducibilità del delitto alla Bellinati.

4. Infine, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, la Corte di merito, con ragionamento privo di profili di illogicità, ha evidenziato che la destrezza nel commettere il furto si deduce dalla circostanza che le autrici del fatto, introducendosi nella palestra con il pretesto di ricevere informazioni, hanno eluso ogni sospetto sulla loro presenza in loco, e hanno agito con particolare rapidità al fine di sottrarre il portafoglio della vittima, dimostrando pertanto abilità e astuzia nel commettere il delitto (cfr. S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088).

5. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod.pen., la configurabilità del furto in abitazione è in linea con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi:

a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;

b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01). In applicazione di detto principio, la Corte considera che lo spogliatoio della palestra in cui si è consumato il delitto, è un luogo destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera privata della persona.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 34 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R