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Ordinanza — n. 39877/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for theft conviction due to lack of new arguments regarding violence aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Martucci inadmissible, confirming his conviction for theft with a three-year prison sentence. The appellant argued that the court failed to explicitly exclude the aggravating circumstance of violence against property under Article 625, paragraph 2 of the Penal Code. The court rejected this claim as a mere repetition of previously examined grievances, noting that the lower courts correctly applied established case law regarding the use of physical force to overcome resistance.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal consisting solely of the reproduction of grievances already examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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theft conviction violence aggravation inadmissible appeal repetition of grievances Cassazione Roma delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, n. 2 cod. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.5, n. 53984 del 26/10/2017, Rv. 271889
Sez.5, n. 641 del 30/10/2013, Rv. 257949
271889; Sez.5, n. 641 del 30/10/2013, Rv. 257949).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI DOMENICO nato a BARI il 24/06/1963 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 25.05.2015 che aveva condannato Martucci Domenico alla pena di ani tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli articoli 624 bis e 625, n.2 cod. pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen.

3. Il motivo proposto è riproduttivo e si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 3 della sentenza impugnata). Sul punto, la Corte di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo innmutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez.5, n. 53984 del 26/10/2017, Rv. 271889; Sez.5, n. 641 del 30/10/2013, Rv. 257949). Nel caso di specie, la Corte di merito, in applicazione del principio richiamato ha ritenuto sussistente l'aggravante in parola in quanto il Martucci ha forzato, con l'ausilio di un cacciavite, l'apertura delle porte per accedere agli uffici della Fondazione Santa Caterina ove si è consumato il furto.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.