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Ordinanza — n. 39876/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for property damage and continuation of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Caruso Alex and Murgia Fabrizio inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued that the lower court incorrectly calculated the base sentence using satellite crimes instead of the primary offense and failed to specify the base penalty before applying aggravating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning was logical, legally sound, and sufficient for a sentence within the statutory minimum or average range.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the lower court's reasoning is logical and legally correct, particularly when the imposed sentence falls within the statutory minimum or average range, rendering detailed motivation unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing base penalty continuation of crimes statutory minimum sentence procedural costs award alleggerimento della pena motivi di cassazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 123 c.p.
Art. 81 c.p.
Art. 624 c.p.
pen., con riferimento alla determinazione della pena base per la fattispecie di cui all'art. 624, cod.
Art. 133 c.p.
contestata al capo C), per avere la Corte di appello illegittimamente commisurato la pena non già sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod.
Art. 61 c.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 625 c.p.
Ciò in quanto l'imputato risulta avere beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto ai minimo edittale previsto dall'art. 625 cpv cod.
art. 133 cod. pen
contestata al capo C), per avere la Corte di appello illegittimamente commisurato la pena non già sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 78 cod. pen
pen., in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 1 n. 22611 del 07/03/2024
Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 4 n. 27959 del 18/06/2013
Sez. 2 n. 28852 del 08/05/2013
Sez. 4 n. 21294 del 20/03/2013
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARUSO ALEX nato a BOLOGNA il 20/06/1984 MURGIA FABRIZIO nato a SAN GAVINO MONREALE il 28/09/1971 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 28585/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha con- fermato la pronuncia del Tribunale locale del 26 settembre 2024, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Caruso Alex e Murgia Fabrizio venivano condannati in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C) e D) - limitatamente al danneggiamento delle auto di servizio - ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite atti separati e distinti difensori di fiducia. Fabrizio Murgia deduce erronea applicazione degli artt. 123 e 81 cod. pen., con riferimento alla determinazione della pena base per la fattispecie di cui all'art. 624, cod. pen. contestata al capo C), per avere la Corte di appello illegittimamente commisurato la pena non già sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. con riferimento al reato per cui la pena è applicata, bensì sulla scorta di elementi giuridico-fattuali che attengono ai reati satellite, così pervenendo, attra- verso l'aumento di pena effettuato a titolo di continuazione, all'irrogazione di una pena eccessiva.

Caruso Alex lamenta mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, per avere la Corte di appello omesso di indicare la pena base con riferimento al reato più grave di cui al capo C), in via autonoma e prima di procedere agli aumenti per le ritenute aggravanti, compresa la recidiva.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto as- solutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli ai gomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adegua- tamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da suffi- ciente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ne deriva che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al motivo di ricorso di Caruso Alex, occorre ricordare che per costante indirizzo interpretativo ai fini della determinazione della pena relativa a N. 28585/2025 R.G. più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi, innanzi- tutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o di attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la pena per il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione (Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, P., Rv. 288450 - 01).

I giudici di merito, nel solco di tale indirizzo, hanno dunque individuato la bena base per il reato più grave di cui al capo C) in anni tre di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa, tenendo conto delle aggravanti contestate, compresa la reci- diva, e degli aumenti applicati ex art. 63, comma 4, cod. pen., in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dovendosi, invece, scorporare la quota di pena riferibile ad eventuali reati-satellite, in ossequio ad esigenze di garanzia che, quando ciò sia utile al condannato, impongono di scindere il reatc continuato nelle singole fattispecie che lo compongono. (Sez. 1, n. 22611 del 07/03/2024, Andri- sano, Rv. 286583 - 01).

E, con motivazione logica ed esaustiva, la Corte territo- riale dà conto in sentenza di ritenere adeguato alla gravità del fatto contestato al capo B l'aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa, tenuto conto dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 cod. pen. e l'aumento di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di danneggiamento di cui al capo D avente ad oggetto le vetture delle forze dell'ordine. 2.2. Quanto al motivo di ricorso di Murgia Fabrizio„ il Collegio osserva come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha infatti evidenziato come la pena base individuata in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 500 di multa non possa in alcun modo considerarsi prossima al massimo edittale. Ciò in quanto l'imputato risulta avere beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto ai minimo edittale previsto dall'art. 625 cpv cod. oen. e sono inoltre state concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulla recidiva e sulle contestate aggravanti (dell'aver commesso il fatto su bene esposto per necessità, consuetu- dine e destinazione alla pubblica fede e dell'aver commesso il reato per eseguirne un altro), dovendo ritenersi adeguati gli aumenti disposti per la continuazione, avuto riguardo alle modalità esecutive delle condotte e alla gravità dei fatti conte- stati. 3 5,(y N. 28585/2025 R.G.

Va invero ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;

Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur