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Ordinanza — n. 39875/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of 'sleight of hand' aggravating circumstance in theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Halilovic's appeal inadmissible, upholding his conviction for theft with an aggravating circumstance of 'sleight of hand.' The lower courts found the defendant used distraction tactics to steal lottery tickets, which the Supreme Court confirmed met the legal threshold for this specific aggravation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 4 cod. pen.; The aggravating circumstance of 'sleight of hand' requires active conduct characterized by skill or cunning to evade surveillance, not merely the exploitation of unprovoked negligence or temporary absence.

Parole chiave

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theft aggravating circumstance sleight of hand requirement distraction tactics appeal inadmissibility criminal procedure costs attendibilità dei testimoni capacità di stare in giudizio legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 4 cod. pen.
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza ex art. 625, n.4 cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U., n. 34090 del 27/04/2017
Sez.4, n. 139 del 18/12/2019
Sez.4, n. 139 del 18/12/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANTONIO nato a PRATO il 20/08/1976 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 12.06.2023 che aveva condannato Halilovic Antonio alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4 cod.pen. L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza ex art. 625, n.4 cod.pen.

2. Il motivo si risolve nella mera reiterazione di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale (pag.3). Sul punto infatti i giudici di merito sottolineano che la condotta dell'imputato sia stata connotata da particolare abilità e astuzia poiché egli ha distratto la vittima chiedendo a quest'ultima di preparare un panino, per approfittare della sua assenza al fine di sottrarre i numerosi gratta e vinci dall'esercizio commerciale. La pronuncia fa corretta applicazione dei principi elaborati in sede di legittimità secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (S.U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088;

Sez.4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952).

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.